LEGGE32
REGOLAMENTO FUORISTRADA
Art.7.
Attività fuoristrada dei mezzi motorizzati.
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Al
fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente
e limitare il disturbo a tutte le sue forme ambientali
nonché tutelare la pubblica quiete, su tutto il
territorio regionale è vietato compiere con mezzi
motorizzati, attività fuoristrada.
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Il
divieto di cui al comma 1 si applica a qualsivoglia
tracciato e, in particolare ai sentieri ed alle
mulattiere. Tale divieto è esteso alle piste e alle
strade di uso silvo-pastorale di cui alla vigente
normativa sul vincolo idrogeologico ed in materia
forestale.
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Qualora
sia ritenuto opportuno ai fini della tutela
dell’ambiente, i Comuni possono interdire o
regolamentare il transito ai mezzi motorizzati su
strade di loro competenza territoriale.
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E’
vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone
boschive, in terreni agricoli.
Sono
esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti:
a)
i mezzi ed il personale impiegati nei lavori
agro-silvo-pastorali nei lavori di opere pubbliche, nella
sistemazione e gestione di piste sciistiche, nelle opere
idraulico-forestali, nei lavori di recupero e sistemazione
ambientale e territoriale;
b)
i mezzi ed il personale impiegati nelle operazioni di
pronto soccorso di vigilanza antincendio di pubblica
sicurezza, di protezione civile nonché i veicoli
utilizzati per il servizio pubblico;
c)
i mezzi ed il personale impiegati per motivati scopi
professionali
d)
i mezzi direttamente condotti da soggetti invalidi o
portatori di handicap fisici;
e)
i mezzi dei proprietari, affittuari o comunque aventi
titolo sulle abitazioni, sui pubblici esercizi e sui fondi
serviti dal tracciato percorso, se condotti direttamente
da loro o dai loro familiari e muniti di specifico
certificato rilasciato dal Comune ed indicante il
tracciato consentito.
Art.
8. Individuazione ed utilizzo dei percorsi fuoristrada per
mezzi motorizzati
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In
deroga al divieto generale di cui al precedente
articolo è permesso l’esercizio delle attività
fuoristrada con mezzi motorizzati su percorsi,
opportunamente segnalati ed individuati ai sensi del
Regolamento di cui al comma 6 del presente
articolo.
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I
percorsi individuati alla data di entrata in vigore
della presente legge si intendono automaticamente
decaduti.
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L’utilizzo
dei percorsi fuoristrada di cui al comma 1 è
consentito esclusivamente a scopo turistico-ricreativo,
nel rispetto della vigente normativa in materia di
inquinamento acustico ed atmosferico e secondo modalità
di fruizione che non comportino danno all’ambiente;
come tali non possono insistere:
a)
in alvei, letti oppure su greti fluviali, torrentizi e
lacustri, e nelle relative aree di esondazione;
b)
sulle rive e arenili lacustri, in zone umide, paludi,
torbiere;
c)
su tutto il territorio regionale sito ad altitudine
superiore al 2000 m sul livello del mare;
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Le
forme organizzate di attività e manifestazioni
sportive fuoristrada con mezzi motorizzati, sia a
carattere amatoriale sia agonistico, competitive e
non, possono svolgersi esclusivamente su aree a tale
scopo adibite e delimitate, individuate dagli
strumenti urbanistici vigenti ed ivi destinate ad uso
sportivo e comunque al di fuori dei territori
ricompresi nel sistema Regionale delle Aree Protette.
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I
percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati di cui al
comma 1, ad eccezione di quelli su terreni innevati,
devono essere identificati su tracciati esistenti sul
territorio.
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La
Giunta Regionale, con apposito Regolamento,
disciplina:
a)
la documentazione e le procedure con cui le Comunità
Montane, anche su segnalazione dei Comuni interessati, ed
i Comuni non classificati montani possono individuare
percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati di durata non
inferiore a cinque anni, dandone comunicazione alla
Provincia competente per territorio; nel caso in cui i
percorsi fuoristrada ricadano, in tutto, o in parte, in
territori ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree
Protette la loro individuazione, nel rispetto della legge
istitutiva dell’area protetta interessata, e subordinata
al rilascio di un parere vincolante del relativo ente di
gestione;
b)
i casi e le modalità con cui la Provincia, sentiti i
Comuni e le Comunità Montane interessati, ha facoltà di
autorizzare le attività e le manifestazioni di cui al
precedente comma 4 sui percorsi individuati ai sensi del
precedente articolo, nonché le garanzie e che i soggetti
organizzatori di tali attività devono fornire al fine di
assicurare la salvaguardia dell’ambiente ed il
ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando il
divieto di svolgimento nei territori compresi nel Sistema
Regionale delle Aree Protette.
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