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LEGGE32 REGOLAMENTO FUORISTRADA

Art.7. Attività fuoristrada dei mezzi motorizzati.

  1. Al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente  e limitare il disturbo a tutte le sue forme ambientali nonché tutelare la pubblica quiete, su tutto il territorio regionale è vietato compiere con mezzi motorizzati, attività fuoristrada.

  2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a qualsivoglia tracciato e, in particolare ai sentieri ed alle mulattiere. Tale divieto è esteso alle piste e alle strade di uso silvo-pastorale di cui alla vigente normativa sul vincolo idrogeologico ed in materia forestale.

  3. Qualora sia ritenuto opportuno ai fini della tutela dell’ambiente, i Comuni possono interdire o regolamentare il transito ai mezzi motorizzati su strade di loro competenza territoriale.

  4. E’ vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli.

Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti:

a)      i mezzi ed il personale impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali nei lavori di opere pubbliche, nella sistemazione e gestione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nei lavori di recupero e sistemazione ambientale e territoriale;

b)      i mezzi ed il personale impiegati nelle operazioni di pronto soccorso di vigilanza antincendio di pubblica sicurezza, di protezione civile nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico;

c)      i mezzi ed il personale impiegati per motivati scopi professionali

d)      i mezzi direttamente condotti da soggetti invalidi o portatori di handicap fisici;

e)      i mezzi dei proprietari, affittuari o comunque aventi titolo sulle abitazioni, sui pubblici esercizi e sui fondi serviti dal tracciato percorso, se condotti direttamente da loro o dai loro familiari e muniti di specifico certificato rilasciato dal Comune ed indicante il tracciato consentito.

Art. 8. Individuazione ed utilizzo dei percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati

  1. In deroga al divieto generale di cui al precedente articolo è permesso l’esercizio delle attività fuoristrada con mezzi motorizzati su percorsi, opportunamente segnalati ed individuati ai sensi del Regolamento di cui al  comma 6 del presente articolo.

  2. I percorsi individuati alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente decaduti.

  3. L’utilizzo dei percorsi fuoristrada di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a scopo turistico-ricreativo, nel rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e secondo modalità di fruizione che non comportino danno all’ambiente; come tali non possono insistere:

a)      in alvei, letti oppure su greti fluviali, torrentizi e lacustri, e nelle relative aree di esondazione;

b)      sulle rive e arenili lacustri, in zone umide, paludi, torbiere;

c)      su tutto il territorio regionale sito ad altitudine superiore al 2000 m sul livello del mare;

  1. Le forme organizzate di attività e manifestazioni sportive fuoristrada con mezzi motorizzati, sia a carattere amatoriale sia agonistico, competitive e non, possono svolgersi esclusivamente su aree a tale scopo adibite e delimitate, individuate dagli strumenti urbanistici vigenti ed ivi destinate ad uso sportivo e comunque al di fuori dei territori ricompresi nel sistema Regionale delle Aree Protette.

  2. I percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati di cui al comma 1, ad eccezione di quelli su terreni innevati, devono essere identificati su tracciati esistenti sul territorio.

  3. La Giunta Regionale, con apposito Regolamento, disciplina:

a)       la documentazione e le procedure con cui le Comunità Montane, anche su segnalazione dei Comuni interessati, ed i Comuni non classificati montani possono individuare percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati di durata non inferiore a cinque anni, dandone comunicazione alla Provincia competente per territorio; nel caso in cui i percorsi fuoristrada ricadano, in tutto, o in parte, in territori ricompresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette la loro individuazione, nel rispetto della legge istitutiva dell’area protetta interessata, e subordinata al rilascio di un parere vincolante del relativo ente di gestione;

b)       i casi e le modalità con cui la Provincia, sentiti i Comuni e le Comunità Montane interessati, ha facoltà di autorizzare le attività e le manifestazioni di cui al precedente comma 4 sui percorsi individuati ai sensi del precedente articolo, nonché le garanzie e che i soggetti organizzatori di tali attività devono fornire al fine di assicurare la salvaguardia dell’ambiente ed il ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando il divieto di svolgimento nei territori compresi nel Sistema Regionale delle Aree Protette.